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CONFIDI SARDEGNA


STATUTO

Approvato dall’assemblea dei soci il 13 Maggio 2010

Articolo 1- DENOMINAZIONE

1. E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata "Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della Sardegna - società cooperativa per azioni".
2. La Società può anche essere più brevemente denominata "Confidi Sardegna S.c.p.a.".

Articolo 2 – SEDE

1. La società ha sede legale in Comune di Cagliari, all'indirizzo che risulta dal Registro delle Imprese competente.
2. Con delibera dell'assemblea straordinaria possono essere istituite, modificate e soppresse, in tutto il territorio nazionale, sedi secondarie.
3. L'organo amministrativo della società può modificare la sede sociale all'interno dello stesso Comune nonché istituire, modificare e sopprimere succursali, agenzie, uffici e filiali.

Articolo 3 – DURATA

1. La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte ovvero anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
2. I soci che non hanno concorso alla deliberazione di proroga hanno diritto di recedere dalla società.

Articolo 4 – OGGETTO

1. La Società ha scopo mutualistico e ha per oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 13, della Legge 24 novembre 2003 numero 326, l’esercizio in via prevalente a favore dei soci, dell'attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
2. Nello svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la società può compiere, tra le altre, le seguenti attività:

a) Accettare e ricevere somme di denaro e garanzie finanziarie offerte o proposte da Enti Pubblici e soggetti privati;
b) Costituire fondi speciali per l’attuazione di programmi diretti a promuovere gli scopi sociali;
c) prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende ed istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari;
d) informazione, consulenza e assistenza per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché la prestazione di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese esercitate dai soci cooperatori;
e) prestazione di garanzie personali e reali; stipula di contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio nonché utilizzati in funzione di garanzia anche mediante depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.


3. La Società potrà inoltre promuovere iniziative per il sostegno e lo sviluppo delle imprese socie che non siano vietate ai Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi.
4. In particolare la Società potrà procedere per quel che riguarda le suddette operazioni:

a) a stipulare una o più convenzioni;
b) a costituire uno o più fondi di garanzia monetaria (fondi rischi) ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 ottobre 1991 n. 317;
c) ad aderire al Fondo di garanzia interconsortile "Intergaranzia Italia S.r.l." o ai fondi di garanzia di cui ai commi 21, 25 e 28 dell'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 numero 326;
d) a determinare le modalità per l'impiego delle fidejussioni che i soci ed eventualmente i terzi potranno concedere.

5. I fondi della Società possono essere investiti in titoli.
6. I proventi dei fondi saranno gestiti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle destinazioni stabilite dalla legge e dallo statuto.
7. Nei limiti stabiliti dalla legge, la società cura altresì la gestione dei Fondi ad essa affidata da leggi speciali.
8. La società può svolgere le attività di cui ai precedenti commi anche a favore dei Confidi soci e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.
9. La società potrà compiere, con l’osservanza delle disposizioni statutarie, tutte le operazioni finanziarie consentite dalla legge e dalla norme di Vigilanza emanate dalle Autorità.
10. La società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall’Autorità di Vigilanza, compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria accessorie e funzionali alla realizzazione dei propri scopi sociali.
11. La società può svolgere attività strumentali o connesse con l’attività prevalente secondo quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia.
12. La società può svolgere prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le attività indicate nell’art. 155, comma 4-quater, del T.U.B., e in particolare le seguenti:

a) prestazione di garanzie a favore dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;
b) gestione, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del T.U.B., di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell’art. 47, comma 3, del T.U.B., di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i confidi soci e con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione.

13. La società, solo in caso di iscrizione nell’Elenco Speciale ex art. 107 T.U.B., può inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d’Italia, le attività riservate agli Intermediari Finanziari iscritti nel medesimo articolo.
14. La società può svolgere in via residuale le proprie attività contemplate nell’oggetto sociale anche nei confronti dei terzi, pur rimanendo una società cooperativa a mutualità prevalente.
15. Le attività di cui al comma 2, lettera b) e ai commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 potranno essere svolte soltanto in caso di iscrizione nell’Elenco Speciale Intermediari Finanziari ex art. 107 T.U.B.

Articolo 5 - MUTUALITA' PREVALENTE ED AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile e dell'articolo 13, comma 18 e 19, della legge 326/2003:
- è fatto divieto alla società di distribuire ai soci dividendi, ristorni, riserve ed avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento della società ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio;
- la società è obbligata a devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, al Fondo di garanzia interconsortile "Intergaranzia Italia S.r.l." o, in mancanza, ai Fondi di garanzia ai quali la società abbia aderito ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge 326/2003.

Articolo 6 - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

1. Possono essere ammessi come soci:

a) le piccole e medie imprese, anche cooperative, operanti nei settori dell'industria, delle costruzioni, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché imprese artigiane e agricole - come definite dalla disciplina comunitaria - che esercitano la loro attività nel territorio della Regione Sardegna;
b) imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie;
c) Confidi.

2. Possono inoltre continuare a far parte della società le imprese associate di cui all'articolo 29, comma 2 e 2-bis, della legge 5 ottobre 1991 numero 317 alle condizioni e nei limiti previsti dalle suddette norme.
3. Si considerano piccole e medie le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
4. Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore a cinquanta.
5. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro dei soci.

Articolo 7 - AMMISSIONE DEI SOCI

1. Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.
2. Il richiedente deve indicare l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere e deve dimostrare di possedere i requisiti di cui al precedente Articolo 6.
3. Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza del presente statuto, dell'eventuale regolamento di cui all'articolo 34 del presente statuto e delle disposizioni già adottate dagli organi della Società e deve dichiarare di accettarli senza riserve o condizioni.
4. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6.
Il Consiglio di Amministrazione provvede a comunicare all'interessato la deliberazione di ammissione ed alla relativa annotazione nel libro dei soci.
5. I nuovi soci sono tenuti all'immediato versamento dell'importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.
6. Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti. Non possono altresì far parte della società coloro che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, siano gravemente inadempienti verso la società o che abbiano costretto quest’ultima ad atti giudiziari per l’adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.
7. Non possono far parte della Società tutti coloro che non abbiano i requisiti di onorabilità determinati dal decreto del Ministro del Tesoro n. 517 del 30.12.1998 e possiedano una partecipazione pari o superiore al 5% del Capitale Sociale.
8. Per il caso di rigetto della domanda si applica l'articolo 2528 del codice civile.

Articolo 8 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di:

a) partecipare alle deliberazioni dell’Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;
b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali;
c) visionare il bilancio annuale e le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci nella sede della società, nei quindici giorni che precedono l’assemblea;

2. I soci sono tenuti a osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, oltre che a favorire gli interessi della Società.

Articolo 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per morte del titolare o cessazione dell’impresa per recesso, esclusione, fallimento, concordato preventivo, nel caso di ditta individuale; per scioglimento, recesso, esclusione, fallimento, concordato preventivo, nel caso di imprese in forma societaria.
2. Il socio deve comunque adempiere regolarmente gli impegni derivanti dai rapporti mutualistici che non si estinguono in conseguenza della perdita di qualità di socio.
3. Il socio uscente ed i suoi eredi sono responsabili ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile.

Articolo 10 – RECESSO

1. Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla legge e non può essere parziale.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 2437-bis del codice civile.
3. Gli amministratori devono esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dalla ricezione, può proporre opposizione al Tribunale.
4. Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici tra socio e società, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11 – ESCLUSIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dalla società qualora il socio:

a) abbia rifiutato, richiesto dalla Società, l'adempimento connesso alla eventuale garanzia prestata ovvero il pagamento del debito;
b) sia messo in liquidazione o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
c) non abbia provveduto in tutto o in parte al pagamento dovuto per la liberazione delle azioni, del sovrapprezzo, o di altre somme dovute alla Società;
d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti della Società;
e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno o delle deliberazioni degli organi della Società;
f) abbia interessi contrari a quelli della società o svolga, o tenti di svolgere, mediante atti inequivocabilmente a ciò diretti, attività di concorrenza a quella esercitata dalla società;
g) non possa più partecipare al perseguimento dell'oggetto sociale;
h) nel caso previsto dal successivo articolo del presente statuto;
i) negli altri casi previsti dall'articolo 2533 del codice civile, dalla legge e dallo statuto.

2. Le deliberazioni in materia di esclusione hanno effetto immediato e devono essere comunicate al socio entro 30 giorni dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il socio può proporre opposizione ad un collegio arbitrale nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti.
3. Il socio che non abbia informato tempestivamente la Società della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che derivi alla Società e, in particolare, per il fatto di avere nella compagine sociale anche imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali propri delle piccole e medie imprese.

Articolo 12 - TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

1. In caso di trasferimento dell'azienda di un socio, sia per atto tra vivi, sia per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di società.
2. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dalla società.
3. I precedenti commi si applicano anche nel caso di fusione o scissione nei confronti, rispettivamente, della società risultante dalla fusione o incorporante ovvero di quella beneficiaria.

Articolo 13 - MORTE O SCIOGLIMENTO DELL'ENTE SOCIO

1. Nel caso di morte di un socio gli eredi o legatari hanno diritto di subentrare in tutti i diritti e gli obblighi del socio defunto.
2. Essi diventano soci a condizione che posseggano i requisiti e che la richiesta venga accolta dal Consiglio di Amministrazione al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre tre mesi dalla morte del socio.
3. I soci ammessi dovranno nominare un rappresentante comune secondo le modalità previste dall'articolo 1105 e 1106 del codice civile, salvo che le azioni siano state ripartite tra gli stessi a seguito di divisione.
4. In caso di scioglimento della persona giuridica o altro ente collettivo socio della cooperativa si provvederà alla liquidazione delle azioni ai sensi dell'articolo seguente del presente statuto.

Articolo 14 - RIMBORSO DELLE AZIONI

1. Il rimborso delle azioni a favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi o legatari dei soci deceduti, per i quali non si verifica la continuazione della società, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
2. La liquidazione non comprenderà, comunque, utili, riserve divisibili ed indivisibili, anche da sovrapprezzo, il valore nominale delle azioni assegnate ai soci a seguito dell'aumento gratuito del capitale sociale ed altri avanzi di gestione di ogni genere. Le somme corrispondenti al sovrapprezzo eventualmente versato dal socio ed al valore nominale delle azioni assegnate al socio a seguito dell'aumento gratuito del capitale sociale rimarranno pertanto acquisite alla società e destinate ad apposite riserve statutarie.
3. La domanda di rimborso deve essere presentata entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accoglimento della istanza di ammissione a socio degli eredi o legatari da parte del Consiglio di amministrazione.
4. Negli altri casi, entro sei mesi dalla data di recesso o esclusione.
5. La liquidazione delle azioni in favore del socio o dei suoi eredi, nonché delle altre somme eventualmente dovute dalla cooperativa, dovrà essere effettuata entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso ai sensi dell'articolo 2535 del codice Civile.

Articolo 15 - CAPITALE E PATRIMONIO SOCIALE

1. Il capitale sociale è variabile, ma comunque di importo non inferiore a 100.000,00 (centomila virgola zerozero) euro, ed è costituito da azioni nominative, non rappresentate da titoli, del valore nominale di euro 150,00 (centocinquanta virgola zerozero) ciascuna.
2. La partecipazione di ciascuna impresa al capitale della società non potrà inoltre eccedere il venti per cento del capitale sociale.
3. Il patrimonio netto della società, comprensivo del fondo rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zerozero) euro, costituito - almeno per un quinto - da apporti dei soci o da avanzi di gestione (considerando anche fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate).
4. Qualora il patrimonio netto o il capitale sociale si riduca di oltre un terzo al di sotto dei minimi fissati dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 13, commi 15 e 16, della legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Nel caso di iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 T.U.B. si applicano le disposizioni sull’adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio dettate dalla Banca d’Italia.

Articolo 16 - CESSIONE DELLE AZIONI

1. Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori ai sensi dell'articolo 2530 del codice civile.
2. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.

Art. 16 bis – SOCI FINANZIATORI E TITOLI DI DEBITO

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, se consentito dalla legge, l’emissione di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell’entità all’andamento economico della società.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce, nel rispetto dell’art. 2541 c.c. e delle altre disposizioni di legge, ed in particolare dell’art. 2514, lettera b) c.c. nel caso di offerta ai soci cooperatori, le modalità e le condizioni di emissione degli strumenti indicati nel comma precedente, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire al loro possesso; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.
3. Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell’art. 58 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.
4. La società può emettere strumenti finanziari che attribuiscano ai possessori la qualità di soci finanziatori solo se espressamente consentito dalle disposizioni di legge in materia di confidi.
Gli strumenti finanziari non possono essere remunerati oltre il limite massimo di cui all'art. 2514, lett. b) c.c.

Articolo 16 ter – PATRIMONI DESTINATI

1. La società può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi, anche di garanzia, con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt. 2447 bis e segg. c.c., e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d’Italia o ad altra Autorità, alle cui istruzioni si attiene.

Articolo 17 - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione secondo le previsioni di legge.
3. Eventuali avanzi di gestione o utili di esercizio saranno così destinati:
- il 30 (trenta) per cento sarà devoluto al fondo riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo stesso;
- la residua quota di avanzi o utili a riserva statutaria indivisibile e non distribuibile.

Articolo 18 - ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente e il Vicepresidente;
d) il Collegio sindacale;
e) il Direttore Generale;


Articolo 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con i versamenti relativi alle azioni sottoscritte e iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure - qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2364, ultimo comma, del codice civile - entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Nell'Assemblea ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia l'ammontare delle azioni possedute.
4. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e comunque almeno una volta all'anno, entro il termine di cui al comma secondo, per l'approvazione del bilancio di esercizio della società, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci, o negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato nel quotidiano "L'UNIONE SARDA" e "LA NUOVA SARDEGNA" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
5. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo dell'adunanza. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
6. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non intervenuti e ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
8. L’Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, scegliendolo anche tra soggetti non soci, e qualora occorra due scrutatori da scegliere tra i soci o i sindaci. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
9. Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale.


Articolo 20 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali utili o avanzi di gestione secondo quanto disposto dal presente statuto;
b) nomina e revoca i componenti il Consiglio di Amministrazione, i sindaci, il presidente del Collegio sindacale ed il soggetto a cui è demandato il controllo contabile e ne determina il compenso;
c) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
d) approva l'eventuale regolamento interno di cui al successivo articolo 34 del presente statuto;
e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

2. L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci.
3. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
4. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 21 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo degli aventi diritto al voto.
3. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un Notaio.

Articolo 22- RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2539, secondo comma, il socio può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio con delega scritta da conservarsi da parte della Società. I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal legale rappresentante oppure da un socio amministratore munito di mandato scritto.
2. Nessun delegato può rappresentare più di cinque soci.
3. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la legittimità dell'intervento, eventualmente anche per delega, dei soci in Assemblea.

Articolo 23 - VOTAZIONE NELL'ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di voto coloro che risultano in regola con i versamenti relativi alle azioni sottoscritte e iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
2. La votazione in Assemblea avviene a scrutinio palese.

Articolo 24 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – NOMINA

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove componenti eleggibili ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile.
2. La maggioranza degli amministratori nominata dall'assemblea sono scelti tra i soci o tra le persone indicate dalle persone giuridiche socie.
3. Le Associazioni degli Industriali della Sardegna Meridionale, Nord Sardegna, Sardegna Centrale e Provincia di Oristano hanno diritto di nominare ciascuna un consigliere di amministrazione.
4. Gli amministratori rimangono in carica per la durata fissata dall'assemblea all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
5. Gli amministratori possono essere rieletti al massimo per quattro mandati anche non consecutivi.
6. Per la cessazione e la sostituzione degli amministratori si applicano le vigenti disposizioni sulla società per azioni (articoli 2385 e 2386 del codice civile).


Articolo 25 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La gestione dell'impresa, sia ordinaria che straordinaria, spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
2. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:

a) nominare tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente del consiglio, se questi non sono stati nominati dall'assemblea;
b) deliberare la convocazione dell'assemblea;
c) deliberare la stipula e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi previsti dal presente statuto;
d) redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria per l'approvazione;
e) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
f) proporre all'assemblea il sovraprezzo dovuto per le azioni sottoscritte dai nuovi soci;
g) istituire eventuali fondi ai sensi dell'articolo 4, comma quarto, del presente statuto;
h) decidere insindacabilmente in merito alla concessione e alla revoca delle garanzie mutualistiche;
i) proporre all'assemblea le modifiche allo statuto e il testo iniziale e le modifiche del regolamento interno;
j) nominare e revocare il Direttore Generale della società;
k) deliberare ogni altro atto di amministrazione che non sia di competenza di altri organi della Società;
l) chiedere o rilasciare co-garanzie e contro garanzie.
m) conferire deleghe al direttore generale o al personale in relazione alla concessione delle garanzie e, più in generale, in relazione ai poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione dallo statuto sociale.

3. Rientrano nella competenza dell' organo amministrativo gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative sopravvenute.

Articolo 26 - COMITATO ESECUTIVO - AMMINISTRATORE DELEGATO

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando in ogni caso i limiti della delega.
2. Non possono essere delegate le attribuzioni previste al comma 2, lett. a, b, d, e, f, g, i, j, m, del precedente articolo e comunque quelle la cui delega è vietata dalla legge (articoli 2381 e 2544 del codice civile).
3. Il comitato esecutivo è formato da almeno tre componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Lo stesso Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina o successivamente determina le deleghe e gli eventuali limiti.
4. La deliberazione di delega deve essere comunicata all'Assemblea nella sua prima riunione.
5. Si applica, per il resto, l'articolo 2381 del codice civile.

Articolo 27 - CONVOCAZIONE E DELIBERE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. E' altresì convocato su richiesta di almeno tre componenti il Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale.
2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, email o altro strumento elettronico munito di conferma di invio, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso di parità di voti, è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole chi presiede il Consiglio. Nel quorum deliberativo di cui
sopra non si computa il voto dei consiglieri astenuti.
4. Non è ammessa la delega, neanche a un altro consigliere.
5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.
6. Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Direttore Generale della società o da un consigliere incaricato dal Presidente.
7. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza, o impedimento, dal Vicepresidente, unitamente a chi lo ha redatto.
8. Fatta eccezione per i casi in cui il verbale venga redatto da un notaio, il consiglio di amministrazione potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità - delle quali dovrà essere dato atto nel verbale - tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento del consiglio non potranno contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
Inoltre, l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione (audio/video o audio) è ammesso solo se nell’avviso di convocazione è indicata questa possibilità, precisando il mezzo utilizzabile e le relative modalità.

Articolo 28 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri, se non vi abbia già provveduto l'assemblea.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza di cui al comma precedente il Presidente è eletto dall'assemblea, immediatamente convocata dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia di quest’ultimo, dal Collegio sindacale.
3. Il Presidente:

a) convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci e la presiede; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
b) impartisce le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere prese dagli altri organi della società;
c) adempie gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
d) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore Generale;
e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;
f) accerta che si operi in conformità agli interessi della società;
g) conferisce, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti e attribuisce le deleghe deliberate dal Consiglio di Amministrazione al direttore generale e al personale secondo il dettato dell’art. 25, comma 2° lettera m).

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituto dal Vicepresidente che ne esercita i poteri.

Articolo 29 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E FIRMA SOCIALE

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio.
2. In caso di grave impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi spettano al Vicepresidente.
3. In caso di grave impedimento anche del Vicepresidente la rappresentanza e la firma sociale spettano al consigliere d'amministrazione più anziano di età.

Articolo 30 - DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA'

1. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, dirige la società e il personale dipendente.
Ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e risoluzione del rapporto di lavoro del personale; egli sovrintende al funzionamento organizzativo della società, assegnando gli incarichi e le mansioni al personale.
Al Direttore Generale, inoltre, compete:

a) la gestione corrente dei rapporti con le banche, gli enti finanziari e quelli amministrativi su delega del Consiglio di Amministrazione;
b) la partecipazione - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
c) la firma della corrispondenza della società e gli atti inerenti alle funzioni indicate nel comma 1, salva altresì la possibilità di ricevere specifiche procure per singoli atti o categorie di atti estranei a tali funzioni, secondo quanto previsto dal precedente articolo 28, comma terzo, lettera "g)".

Il Direttore Generale può affidare alcune funzioni, facoltà e attribuzioni a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve quelle di carattere strettamente personale e fiduciarie, a dirigenti, funzionari, e impiegati della società.
In caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vicedirettore, se nominato, o da altro dipendente designato dal Consiglio di Amministrazione.


Articolo 31 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Ai consiglieri di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile.
2. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, di Vice-presidente, di componente il Comitato esecutivo o di amministratore delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.
3. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 32 - ORGANI DI CONTROLLO

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
2. Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile.
3. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio.
5. Le riunioni del Collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27, ottavo comma, del presente statuto.
6. Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
7. L'organo a cui è devoluto il controllo contabile è nominato dall'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio di amministrazione e previo parere del collegio sindacale.

Articolo 33 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La società può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria; si scioglie inoltre negli altri casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.
3. In caso di cessazione della Società il patrimonio sociale - adempiute tutte le obbligazioni sociali nonché dedotto il capitale versato - deve essere devoluto ai fondi di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Articolo 34 - REGOLAMENTO INTERNO

1. L'Assemblea ordinaria può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della società.

Articolo 35 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di "confidi" e di società cooperative nonché, in caso di iscrizione nell’elenco speciale, a quelle sugli Intermediari Finanziari (art. 107 D. Lgs. 01.09.1993, n. 385 e norme collegate/richiamate).
2. Nel caso di iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U.B. non troveranno applicazione le norme del presente statuto incompatibili con le disposizioni di legge e di Vigilanza previste per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale.


 
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