La garanzia consortile prestata sui finanziamenti
erogati dalle banche alle aziende socie può essere pari,
a seconda dei casi, al 50% o al 20% dell’importo finanziato.
I massimali di intervento per singola azienda si dividono fra interventi
ordinari e interventi straordinari (ossia, assistiti da congrua
garanzia ipotecaria). Il Consiglio di Amministrazione si riserva
comunque la possibilità di esaminare richieste relative
a importi e/o percentuali di garanzia superiori rispetto a quelli
sotto indicati.
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