CODICE ETICO
PREMESSA
Il Confidi Sardegna S.c.p.a. (di seguito anche “Confidi Sardegna” o “Confidi”) è il
Consorzio di garanzia collettiva fidi di Confindustria Sardegna
e svolge la propria attività a favore delle piccole e medie
imprese, collocandosi nella realtà economica sarda quale
strumento privilegiato nell’accesso alle fonti di finanziamento,
fungendo da tramite tra le aziende e il sistema creditizio.
Nella consapevolezza che, per un corretto svolgimento della propria
attività e per il perseguimento dei propri obiettivi, non
si possa prescindere dal rispetto delle leggi vigenti e di taluni
fondamentali principi etici, è stata ravvisata la necessità di
adottare formalmente un insieme di regole comportamentali valide
nei rapporti interni e in quelli con i terzi, dirette a diffondere
una solida integrità etica e una forte sensibilità al
rispetto delle normative vigenti tra tutti coloro che operano nell’ambito
del Confidi Sardegna.
Nella ferma intenzione di garantire la massima correttezza e trasparenza
nella gestione delle attività e a tutela dell’immagine
e reputazione di Confidi Sardegna, l’Organo preposto, e precisamente
il Consiglio di Amministrazione, ha adottato il presente documento
(di seguito anche il “Codice Etico”), che definisce
in modo chiaro l’insieme dei valori condivisi, e rappresenta,
al tempo stesso, un elemento imprescindibile nella prevenzione
dei reati inclusi nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito
anche il “Decreto”), che ha introdotto nell’ordinamento
giuridico italiano la responsabilità amministrativa degli
enti al compimento di determinate fattispecie di reato.
Il presente Codice Etico, che enuncia dunque i principi etici,
dei quali è richiesta la più rigorosa osservanza
da parte del management, dei dipendenti, dei collaboratori e, più in
generale, di tutti coloro con i quali si intrattengano rapporti
d’affari, verrà diffuso attraverso un programma di
formazione e sensibilizzazione in merito ai suoi contenuti al fine
di assicurarne l’osservanza.
Laddove il presente Codice Etico faccia riferimento all’Organismo
di Vigilanza, in attesa che si provveda alla sua nomina e istituzione
al fine di completare il processo di adeguamento regolamentare
ex D.Lgs. 231/2001, ogni richiamo al predetto Organismo deve intendersi
riferito al Consiglio di Amministrazione.
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ambito di applicazione e Destinatari
Il presente Codice Etico, parte integrante del sistema dei Regolamenti
interni costituente i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo
(di seguito anche i “Regolamenti”) adottati dal Confidi
Sardegna contiene i principi etici e le regole comportamentali
cui debbono essere improntate tutte le azioni, operazioni, rapporti
e transazioni poste in essere nella gestione delle diverse attività.
Esso è vincolante, senza eccezione alcuna, per tutti coloro
che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione,
ovvero esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo,
o che cooperano o collaborano, a qualsiasi titolo, nel raggiungimento
degli obiettivi, per tutti i dipendenti, senza eccezione alcuna,
per i collaboratori (tra cui, a mero titolo di esempio, consulenti,
rappresentanti e intermediari) e per chiunque intrattenga rapporti
di affari (di seguito i “Destinatari”).
Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere le previsioni del Codice
Etico e, di conseguenza, ad osservarle scrupolosamente, astenendosi
da comportamenti ad esse contrari; i dipendenti sono, altresì,
chiamati a contribuire attivamente al rispetto dei principi in
esso sanciti.
2. Obblighi dei dipendenti
I dipendenti, ciascuno in relazione alle proprie mansioni e attribuzioni,
sono tenuti ad operare secondo principi di onestà, correttezza,
impegno e rigore professionale, nonché ad agire nel pieno
rispetto delle leggi.
Ogni azione, operazione, negoziazione e, più in generale,
qualsiasi attività posta in essere dai dipendenti, deve
uniformarsi alle regole di correttezza gestionale, trasparenza,
completezza e veridicità delle informazioni, nonché ai
regolamenti e alle procedure esistenti.
Principi di collaborazione, lealtà e rispetto reciproco
devono improntare i rapporti tra i dipendenti di qualsiasi livello,
e tra questi ed i terzi, con cui essi vengano in contatto in ragione
delle attività lavorative svolte.
In particolare, ai dipendenti è fatto obbligo di:
a) osservare diligentemente le disposizioni del Codice Etico astenendosi
da ogni comportamento contrario;
b) riferire all’Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia
relativa a presunte violazioni del presente Codice Etico;
c) offrire la massima collaborazione nell’accertamento delle
possibili e/o presunte violazioni del presente Codice Etico;
d) informare i terzi, con cui si abbiano rapporto d’affari,
circa le prescrizioni del Codice Etico.
In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice Etico,
saranno irrogate, con coerenza, imparzialità ed uniformità,
sanzioni proporzionate alla violazione commessa nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di rapporti di lavoro.
PRINCIPI ETICI
3. Principi Etici
Nello
svolgimento delle attività, si devono in ogni caso
rispettare i seguenti principi (di seguito, i “Principi”):
a) osservanza delle leggi;
b) imparzialità;
c) conflitto di interessi;
d) trasparenza e affidabilità;
e) riservatezza;
f) rispetto della persona e delle risorse umane;
g) professionalità. 3.1 Osservanza delle leggi
I comportamenti dei Destinatari sono ispirati a legalità e
legittimità, nel pieno rispetto delle norme vigenti.
3.2 Imparzialità
I Destinatari devono operare con imparzialità, svolgendo
le proprie attività e assumendo le decisioni con rigore
e trasparenza, secondo criteri di valutazione oggettivi e neutrali.
3.3 Conflitto di interessi
I Destinatari dovranno astenersi dallo svolgere attività che
siano in contrasto con l’interesse di Confidi Sardegna, consapevoli
che non saranno in alcun caso giustificate condotte contrarie ai
Principi.
Nella conduzione delle attività, i Destinatari dovranno
evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni,
siano o possano essere in conflitto di interessi, intendendosi
con tale accezione ogni situazione in cui il Destinatario persegua
un interesse diverso da quello di Confidi Sardegna, o compia attività che
possano interferire con la sua capacità di assumere decisioni
nel suo esclusivo interesse.
In ipotesi di conflitto di interessi, i Destinatari informeranno
senza indugio il proprio responsabile o referente, conformandosi
alle decisioni che saranno da questi assunte in proposito.
I Consiglieri di Amministrazione si impegnano a rimettere il loro
mandato ogni qualvolta assumano o stiano per assumere incarichi
di natura politica sia di natura elettiva che derivanti da nomina.
3.4 Trasparenza e affidabilità
Nello svolgimento delle attività lavorative, le azioni,
operazioni, negoziazioni e, più in generale, i comportamenti
dei Destinatari debbono ispirarsi alla massima trasparenza e affidabilità.
I Destinatari sono tenuti a rendere informazioni veritiere, trasparenti,
complete e accurate. Ogni operazione deve essere debitamente autorizzata
e correttamente registrata, nonché verificabile, legittima,
congrua e adeguatamente documentata, al fine di consentire, in
ogni momento, la verifica del relativo processo di decisione, autorizzazione
e svolgimento.
E’ promossa, ad ogni livello, la cultura del controllo, attraverso
la sensibilizzazione dei dipendenti e collaboratori sulla rilevanza
del sistema dei controlli interni e del rispetto, nello svolgimento
delle attività lavorative, delle procedure esistenti.
Nell’ambito delle funzioni svolte, i dipendenti sono tenuti
a collaborare attivamente per il corretto ed efficace funzionamento
del sistema di controllo interno.
3.5 Riservatezza
Il rispetto della riservatezza costituisce regola fondamentale
e necessaria in ogni condotta. E’ assicurata la riservatezza
delle informazioni ricevute e vietato l’utilizzo di dati
riservati, salvo in caso di espressa e consapevole autorizzazione
e, comunque, sempre nella più rigorosa osservanza della
legislazione vigente in materia di privacy.
I Destinatari, ivi inclusi gli amministratori, i sindaci, l’alta
direzione e i dipendenti, sono tenuti a mantenere la riservatezza
sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dalle aziende
(anche consorziate) e/o dagli istituti bancari (convenzionati e
non), e delle informazioni di cui dispongano in ragione della attività professionale
svolta.
I Destinatari devono, quindi, astenersi dall’utilizzare informazioni
riservate, delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del
loro ufficio e/o professione, per scopi personali o per operazioni
di proprio personale interesse (anche per interposta persona) e,
comunque, non connessi con l’esercizio dell’attività lavorativa
o professionale loro affidata o svolta, non potendo rivelare dette
informazioni a terzi o farne un uso improprio.
Le informazioni di carattere confidenziale possono essere divulgate
esclusivamente nei confronti di coloro che abbiano effettiva necessità di
acquisirle e la relativa comunicazione a terzi deve avvenire da
parte dei soggetti specificamente autorizzati ed in ogni caso in
conformità alle procedure interne vigenti.
Il personale dipendente ed i collaboratori e, più in generale
i Destinatari, sono chiamati anch’essi al rigoroso rispetto
del principio di riservatezza anche a seguito della cessazione
del rapporto di lavoro. In particolare gli organi sociali, il management,
il personale dipendente ed i collaboratori devono garantire la
riservatezza delle informazioni, dei documenti e dei dati confidenziali
di cui siano venuti a conoscenza nel corso o in occasione della
propria attività lavorativa.
Le informazioni riservate, ove contenute in supporti dei sistemi
informatici, dovranno essere protette attraverso l’adozione
delle misure di sicurezza idonee allo scopo.
La violazione dell’obbligo di riservatezza, da parte dei
dipendenti, comporterà l’applicazione di sanzioni
disciplinari conformi ai contratti di lavoro applicabili.
3.6 Rispetto della persona e delle risorse umane
Le risorse umane rappresentano un valore indispensabile e prezioso;
per tale ragione è tutelata la libertà individuale
in tutte le sue forme e ripudiata ogni manifestazione di violenza,
intolleranza, valorizzando le capacità e le competenze di
ciascuno.
L’autorità deve essere esercitata con equità e
imparzialità, evitando qualsiasi forma di abuso. In particolare,
l’autorità non dovrà mai trasformarsi in esercizio
del potere lesivo della dignità e autonomia delle persone
e le scelte di organizzazione del lavoro dovranno prediligere il
valore professionale dei singoli.
Non saranno in alcun modo tollerate richieste o minacce tese a
indurre le persone ad agire in violazione della legge o in difformità al
Codice Etico, ovvero volte ad adottare comportamenti lesivi delle
convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.
3.7 Professionalità
Tutte le attività devono essere svolte con il massimo impegno,
diligenza e professionalità, in uno spirito di rispetto
e collaborazione reciproca, garantendo pari opportunità a
qualsiasi livello e promuovendo le aspirazioni dei singoli, le
aspettative di apprendimento, di crescita professionale e personale
di ciascuno.
Ai dipendenti e collaboratori è, di contro, richiesto di
impegnarsi e di agire lealmente assicurando le prestazioni dovute
e rispettando gli impegni assunti.
Nella consapevolezza che la professionalità è un
valore che si acquisisce con la pratica e con l’esperienza è riconosciuto
il contributo determinante dei professionisti con maggiore anzianità lavorativa
e promosso il trasferimento delle loro conoscenze al personale
più giovane.
REGOLE COMPORTAMENTALI
4. Correttezza e trasparenza delle informazioni societarie
Ogni azione, operazione o transazione deve essere correttamente
registrata nel sistema informativo aziendale secondo i criteri
indicati dalla legge e i principi contabili applicabili, e dovrà essere
debitamente autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.
Affinché il predetto sistema risponda ai requisiti di verità,
completezza e trasparenza dei dati registrati, per ogni operazione
deve essere conservata adeguata e completa documentazione di supporto
dell’attività svolta, in modo da consentire:
a) un’accurata registrazione;
b) un’immediata individuazione delle motivazioni sottostanti
all’operazione effettuata;
c) un’agevole ricostruzione formale e cronologica dell’operazione;
d) una verifica del processo di decisione, di autorizzazione e
di realizzazione, nonché l’individuazione dei vari
livelli di responsabilità.
Ciascun dipendente e collaboratore opera, per quanto di sua competenza,
affinché qualsiasi fatto relativo alla gestione sia correttamente
e tempestivamente registrato nel sistema informativo aziendale.
Ciascuna registrazione deve riflettere le risultanze della documentazione
di supporto. Pertanto, sarà compito di ciascun dipendente
e collaboratore a ciò deputato, fare in modo che la documentazione
di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri
logici.
Alle funzioni preposte e all’Organismo di Vigilanza, istituito
ai sensi del Decreto, è garantito il libero accesso ai dati,
alla documentazione ed a qualsiasi altra informazione ritenuta
utile per lo svolgimento delle rispettive attività di controllo.
5. Antiriciclaggio
I Destinatari non dovranno, in alcun modo e in alcuna circostanza,
essere implicati in vicende connesse al riciclaggio di denaro proveniente
da attività illecite o criminali, alla ricettazione e all’impiego
di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e dovranno
attenersi al rispetto delle norme, nazionali e internazionali,
vigenti in materia di antiriciclaggio.
Prima di stabilire relazioni o sottoscrivere accordi con fornitori
e altri partner in relazione d’affari, dovrà esserne
accuratamente verificata l’integrità morale, la reputazione
e il buon nome.
6. Omaggi
Non è ammessa alcuna forma di regalia o di favore che possa
in alcun modo essere interpretata come eccedente le normali pratiche
commerciali o di cortesia, o che sia comunque rivolta ad acquisire
trattamenti di favore non dovuti nella conduzione. Tale regola
riguarda sia gli omaggi promessi o offerti sia quelli ricevuti,
intendendosi per tali qualsiasi tipo di beneficio, compenso, utilità personale
o favore.
In ogni caso, gli omaggi - salvo quelli di modico valore - dovranno
essere debitamente autorizzati e adeguatamente documentati al fine
di consentire le opportune e necessarie verifiche.
7. Comportamenti vietati sul lavoro
Nel confermare la centralità della persona umana, non è tollerata
alcuna condotta discriminatoria, in relazione alla razza, al sesso,
alle credenze religiose, alla nazionalità, all’età,
all’orientamento sessuale, all’invalidità, alla
lingua, alle opinioni politiche e sindacali o ad altre caratteristiche
personali non attinenti al lavoro, né alcuna forma di molestia
e/o di offesa personale.
Sul luogo di lavoro è tassativamente vietata qualsiasi condotta
illegale o qualsivoglia forma di abuso, minaccia o aggressione
a persone o beni aziendali. Il personale è tenuto a riferire
al proprio responsabile comportamenti che violino tali divieti
e, comunque, ogni presunta violazione di norme, regolamenti, direttive
o procedure.
8. Sicurezza sul lavoro
Devono essere assicurate condizioni di lavoro rispettose della
dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri,
anche tramite la diffusione di una cultura della sicurezza e della
consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili
da parte di tutti al fine di proteggere la salute dei dipendenti
e di chiunque acceda agli uffici, nonché della comunità che
li circonda.
In quest’ottica, ogni dipendente e collaboratore è chiamato
a contribuire personalmente al mantenimento della sicurezza e qualità dell’ambiente
di lavoro in cui opera.
9. Comunicazioni all’esterno
Ogni comunicazione all’esterno di documenti e/o informazioni
deve avvenire nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle
procedure vigenti. È, in ogni caso, vietata:
a) la divulgazione di eventuali informazioni «privilegiate» che
dovessero essere acquisite in occasione dello svolgimento delle
attività professionali;
b) la divulgazione di notizie false;
c) ogni forma di pressione volta all’acquisizione di favori
da parte degli organi di comunicazione/informazione al pubblico.
10. Rapporti con i fornitori
I rapporti con i fornitori sono gestiti con lealtà, correttezza,
professionalità, incoraggiando collaborazioni continuative
e rapporti di fiducia solidi e duraturi.
La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni
d’acquisto di beni e servizi avvengono sulla base di valutazioni
obiettive e imparziali, fondate sulla qualità, sul prezzo
e sulle garanzie e servizi forniti.
Nei rapporti con i propri fornitori si osservano i seguenti principi:
a) l’acquisto va effettuato nel rispetto delle procure conferite,
dei regolamenti e delle procedure in vigore;
b) non viene praticata alcuna forma di «reciprocità» con
i fornitori: i beni/servizi sono scelti e acquistati sulla base
del loro valore in termini di rapporto tra prezzo e qualità;
c) qualsiasi trattativa con un fornitore, attuale o potenziale,
deve riguardare esclusivamente i beni e i servizi oggetto di negoziazione
con il fornitore;
d) il personale preposto all’acquisto di beni e servizi,
non deve subire alcuna forma di pressione, da parte dei fornitori,
per la donazione di materiali, prodotti e/o somme di denaro in
favore di associazioni di carità/solidarietà o simili.
L’assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i
fornitori, attuali e potenziali, deve svolgersi nel rispetto delle
direttive in tema di conflitto di interessi e di gestione degli
affari.
11. Rapporti con Istituzioni e Pubblica Amministrazione
Nei rapporti con le Istituzioni, nazionali e sopranazionali, e
con la Pubblica Amministrazione e i suoi rappresentanti, (tra cui,
a titolo di esempio, gli enti pubblici, anche economici, gli enti
e/o le società pubbliche locali, nazionali o internazionali,
i concessionari di servizi pubblici e/o incaricati di pubbliche
funzioni), è richiesta la più rigorosa osservanza
delle disposizioni di legge applicabili, dei principi di trasparenza,
onestà e correttezza al fine di garantire la massima chiarezza
nell’ambito delle relazioni istituzionali, evitando in tal
modo di compromettere integrità e reputazione.
I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli interlocutori
istituzionali, ed in ogni caso le relazioni aventi comunque carattere
pubblicistico, sono riservate esclusivamente alle funzioni a ciò preposte
e delegate o che, per il ruolo ricoperto, ne abbiano facoltà.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, non si deve in alcun
modo cercare di influenzare impropriamente le decisioni delle Amministrazioni
interessate, in particolare dei funzionari che trattano o decidono
per conto delle stesse.
Nell’ambito delle relazioni con la Pubblica Amministrazione
ci si deve astenere da comportamenti contrari ai principi enunciati,
tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) offrire o concedere opportunità di lavoro e/o vantaggi
commerciali al personale della Pubblica Amministrazione, coinvolto
nella trattativa o nel rapporto, o ai relativi familiari;
b) offrire o ricevere omaggi o altre utilità, salvo non
si tratti di atti di cortesia commerciale di modico valore;
c) fornire informazioni non veritiere od omettere di comunicare
fatti rilevanti, laddove richiesti dalla Pubblica Amministrazione.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in Italia e all’estero,
non è consentito corrispondere, né offrire, direttamente
o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità di qualsiasi
genere ed entità, siano essi pubblici ufficiali, rappresentanti
di governo, pubblici dipendenti o privati, per compensarli o ripagarli
di un atto del loro ufficio, né per conseguire o ritardare
l’esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.
12. Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali
Al fine di contribuire al benessere economico e alla crescita
della comunità, nello svolgimento delle attività è richiesto
il rispetto delle comunità locali e nazionali, favorendo
il dialogo con le associazioni sindacali o di altra natura, e improntando
eventuali rapporti con partiti politici o loro rappresentanti o
candidati al più rigoroso rispetto della normativa vigente.
In particolare nei rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali,
sono richiesti comportamenti ispirati alla massima correttezza,
trasparenza e indipendenza, astenendosi dal dare anche solo l’impressione
di voler ricevere trattamenti di favore.
Sono vietati rapporti con organizzazioni, associazioni o movimenti
che perseguano, direttamente o indirettamente, finalità penalmente
illecite o, comunque, vietate dalla legge.
13. Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne
I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione
sono riservati esclusivamente alla funzione a ciò deputata
e debbono in ogni caso avvenire nel pieno rispetto delle procedure
preventivamente stabilite.
14. Tutela della concorrenza
Si osservano scrupolosamente le norme vigenti in materia di concorrenza
e ci si astiene dal porre in essere e/o dall’incentivare
comportamenti che possano in-tegrare forme di concorrenza sleale.
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
15. Violazioni e conseguenze sanzionatorie
Chiunque, nello svolgimento delle proprie attività lavorative,
venga a conoscenza di presunte violazioni del presente Codice Etico
dovrà informare senza indugio l’Organismo di Vigilanza,
che procederà, nel rispetto della riservatezza, alla verifica
della fondatezza delle presunte violazioni, sentendo, se del caso,
la persona che ha effettuato la segnalazione e il presunto autore.
Il rispetto dei Principi e delle disposizioni del Codice Etico
forma parte essenzia-le delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti
rispettivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104
cod. civ.. Ne deriva che l’eventuale violazione potrà costituire
inadempimento delle obbligazioni del rapporto di lavoro e/o illecito
disciplinare, in conformità alle procedure previste dal
Regolamento Disciplinare adottato dal Confidi Sardegna e dall’art.
7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge,
anche con riguardo alla conservazione del rapporto di lavoro, e
potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa
derivanti.
Il rispetto dei principi del presente Codice Etico forma inoltre
parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori
e dagli altri soggetti in rapporti di affari, con la conseguenza
che l’eventuale violazione delle disposizioni ivi contenute
potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali
assunte, con ogni conseguenza di legge con riguardo alla risoluzione
del rapporto contrattuale e all’eventuale risarcimento dei
danni derivati.
Resta inteso che le violazioni eventualmente poste in essere da
soggetti che ricoprono posizioni apicali, ivi inclusa la violazione
dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti, comporterà l’assunzione
delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione
alla natura e gravità della violazione commessa e alla qualifica
dell’apicale autore della violazione.
DISPOSIZIONI FINALI
16. Approvazione del Codice Etico e relative modifiche
Il Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Eventuali modifiche e/o ag-giornamenti saranno approvati dal medesimo
Organo e portati a conoscenza dei Destinatari, nei modi ritenuti
più opportuni.
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